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Sez. 1, Sentenza n. 3928 del 01/04/1992 (Rv. 476505 - 01)

Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria | INVIM - Avviso di accertamento in rettifica - Impugnazione da parte di uno dei coobbligati - Giudicato favorevole - Coobbligato non impugnante - Opponibilità all'amministrazione finanziaria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476505-01

Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria

In tema di INVIM a carico solidale dei comproprietari-venditori, il singolo coobbligato, che non abbia impugnato l'avviso di accertamento in rettifica, mantiene la facoltà, ai sensi dell'art. 1306 secondo comma cod. civ., di opporre all'Amministrazione finanziaria il giudicato favorevole, determinatosi nei confronti di altro condebitore che abbia proposto detta impugnazione, tenuto conto che l'applicabilità della citata norma trova ostacolo nella formazione di un giudicato diretto, cui non è equiparabile l'effetto preclusivo discendente dalla definitività dell'atto amministrativo non impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)