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Sez. 1, Sentenza n. 7255 del 04/08/1994 (Rv. 487654 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Imposta di registro o I.N.V.I.M. - Pluralità di soggetti passivi - Giudicato riduttivo dell'accertamento di maggior valore ottenuto da uno dei coobbligati - Opponibilità alla maggiore pretesa della Amministrazione finanziaria da parte del coobbligato estraneo al giudizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487654-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

Quando l'imposta di registro o l'I.N.V.I.M. gravino solidalmente su più soggetti (come si verifica, rispetto a compravendita immobiliare, a carico di tutte le parti contraenti per il primo di detti tributi, ovvero a carico dei comproprietari-venditori per il secondo) ed uno dei coobbligati, insorgendo avverso l'accertamento di maggior valore, ottenga un giudicato riduttivo di tale valore, l'altro coobbligato per il medesimo tributo può opporre alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria, diretta a conseguire il pagamento sulla base di detto maggior valore e fondata sull'inerzia rispetto all'accertamento in rettifica, il giudicato favorevole, secondo le previsioni dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., atteso che questa norma opera, sul piano processuale, in deroga ai comuni limiti soggettivi dell'autorità del giudicato e con la sola eccezione della formazione di un giudicato diretto nei confronti del coobbligato; con la conseguenza che la sua applicazione, in favore del condebitore d'imposta, non trova ostacolo nell'inerzia di questi, la quale inerisce al rapporto sostanziale e non è equiparabile al giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, DPR 26/10/1972 num. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)