Sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021 (Rv. 662746 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Ordine di esibizione - Natura - Rimedio istruttorio residuale - Funzione - Acquisizione di prove non altrimenti acquisibili - Discrezionalità del giudice - Censurabilità dell'ordinanza con ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 119, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)