Sez. 2, Sentenza n. 22196 del 29/10/2010 (Rv. 614699 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Istanza di esibizione - Discrezionalità del giudice - Censurabilità dell'ordinanza con ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
Il provvedimento di cui all'art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)