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Sez. 2, Sentenza n. 1561 del 28/01/2004 (Rv. 569769 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA | Nomina del liquidatore - Natura - Efficacia erga omnes - Conseguenze - Pregiudizio lamentato dal terzo - Contestazione del provvedimento di nomina nell'ambito del giudizio in cui è parte la società in liquidazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569769-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA

Tenuto conto che il provvedimento di nomina del liquidatore della società, emesso ai sensi dell'art. 2450 cod. civ. conferisce una qualità giuridica assimilabile allo status con efficacia erga omnes, il terzo che lamenti l'esistenza di un pregiudizio derivante da tale nomina non può contestare il provvedimento nell'ambito del giudizio in cui è parte la società in liquidazione ma deve instaurare un giudizio ordinario per ottenere la rimozione del decreto previo accertamento dell'insussistenza della causa di scioglimento della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)