Sez. 2, Sentenza n. 1558 del 01/06/1974 (Rv. 369708 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - COSTRUZIONI SUL SUOLO PUBBLICO - PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI PROPRIETARI DEI FONDI VICINI - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - COSTRUZIONI SUL SUOLO PUBBLICO - PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI PROPRIETARI DEI FONDI VICINI - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Le norme sulle distanze legali disciplinano i rapporti tra fondi privati contigui e non trovano applicazione quando si tratti di opera costruita su area di proprieta demaniale: in quest'ultimo caso l'eventuale pregiudizio dei diritti dei proprietari dei fondi contigui deve essere valutato in relazione all'uso normale spettante ai medesimi sul bene pubblico. (nella specie, il proprietario di un edificio confinante con un'area demaniale si doleva che, ad opera del proprietario di un fabbricato vicino, fosse stato collocato nel sottosuolo dell'area demaniale un tubo di scarico di acque luride, a distanza dall'edificio dell'attore inferiore a quella legale). (V 2208'71, mass n 353000; 1538'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)