Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 09/06/1978 (Rv. 392326 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI LIBERALITA NELLE VENDITE FRA PARENTI - PROVA CONTRARIA - OGGETTO - PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO DA UNA BANCA ALL'ORDINE DELL'ACQUIRENTE E GIRATO AL VENDITORE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESUNZIONI - DI LIBERALITA NELLE VENDITE FRA PARENTI - PROVA CONTRARIA - OGGETTO - PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO DA UNA BANCA ALL'ORDINE DELL'ACQUIRENTE E GIRATO AL VENDITORE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
La prova richiesta per vincere la presunzione di liberalita prevista dall'art 5 del dllt 8 marzo 1945, n 90, in tema di alienazione di immobili fra parenti entro il terzo grado deve riguardare la provenienza del prezzo dal patrimonio dell'acquirente, nel senso che debbono essere dimostrati sia la disponibilita della somma in un momento anteriore o almeno coevo all'atto di acquisto da parte dell'acquirente, sia l'impiego di essa nel pagamento del prezzo, mentre non deve darsi la dimostrazione del modo in cui il danaro sia entrato nel patrimonio dell'acquirente. In particolare, nella ipotesi di pagamento eseguito mediante assegno circolare emesso da una banca all'ordine dell'acquirente e girato al venditore, tale modalita vale certamente a superare la presunzione di liberalita, con l'avvertenza che, ai fini della prova, e sufficiente che risulti dalla specifica indicazione nell'atto di acquisto del titolo dato in pagamento, poiche tale indicazione presuppone la disponibilita, da parte dell'acquirente, della somma da esso portata, in tempo anteriore o almeno coevo a quello del suo impiego. (V 3125/76, mass n 381901; (V 2706/76, mass n 381494; (V 4096/74, mass n 372718).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 08/03/1945 num. 90 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)