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Sez. 6, Sentenza n. 45694 del 28/09/2016 Cc. (dep. 28/10/2016) Rv. 268293 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Detenzione illecita - Qualificazione del fatto nel reato di lieve entità - Motivazione - Contenuto - Dato ponderale - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268293-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, qualora il dato ponderale sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma, "lieve", di cui al comma quinto del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell'una o nell'altra ipotesi di reato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva escluso la fattispecie della lieve entità, sulla base soltanto del quantitativo di hashish detenuto dall'imputato, pari a 45 grammi lordi).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/03/2014 num. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)