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Sez. 3, Sentenza n. 31415 del 15/01/2016 Ud. (dep. 21/07/2016) Rv. 267515 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Condizioni per la configurabilità - Quantitativo di stupefacente rilevante solo virtualmente - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267515-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, il fatto di lieve entità previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, in presenza di indici concreti che denotino la minima offensività della condotta (qualità, quantità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione), è configurabile nel caso in cui le quantità di droga oggetto del reato siano rilevanti solo virtualmente, perchè non destinate a circolare e ad essere immesse sul mercato, in quanto oggetto di consegna controllata in attività sotto copertura svolta da agenti delle forze di polizia. (Fattispecie relativa al reato di importazione di sostanze stupefacenti di diversa qualità e per quantitativi anche ingenti, che erano stati, tuttavia, sequestrati subito dopo l'ingresso nel territorio nazionale per essere ceduti solo in piccole quantità "campione", in vista della successiva attività investigativa di individuazione degli acquirenti).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)