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Sez. 4, Sentenza n. 3982 del 12/11/2002 Ud. (dep. 28/01/2003) Rv. 223500 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO | Inottemperanza all'obbligo di fermarsi - Delitto punibile a titolo di dolo - Accertamento dell'elemento soggettivo.
Stato
decisa il 2002-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223500-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO

Nel reato di fuga previsto dall'art. 189 comma 6 cod. strad., punito solo a titolo di dolo, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, dovendo riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)