Sez. 4, Sentenza n. 327 del 31/10/1997 Ud. (dep. 13/01/1998) Rv. 209677 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE | Omissione di soccorso - Dolo - Consapevolezza dell'incidente - Necessità - Danno alle persone - Condizione obiettiva di punibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCIDENTE
Nel reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale il dolo deve investire il solo evento dell'incidente comunque ricollegabile al comportamento del conducente e non anche il danno alle persone, un avvenimento esterno, distinto sia dalla condotta criminosa sia dall'evento tipico, che costituisce la condizione obiettiva di punibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 189 com. 6, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 189 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)