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Sez. 2, Sentenza n. 2943 del 17/09/1968 (Rv. 335722 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ORDINANZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE E LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335722-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ORDINANZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE E LIMITI.*

L'ordinanza emessa nella speciale procedura prevista dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, se non deve essere motivata come una sentenza, dato il carattere sommario del procedimento, deve, tuttavia, lasciare intendere, almeno sommariamente, il ragionamento seguito per giungere alla decisione. Il giudice di merito, in sostanza, ha l'Obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione e deve esporre le ragioni per le quali abbia ritenuto di non attribuire compensi e rimborsi per prestazioni indicate nella nota presentata dal legale o di liquidare l'onorario in misura minore di quella risultante nel parere espresso dal consiglio dell' ordine forense. L'enunciazione della ratio decidendi va, altresi, rapportata agli argomenti difensivi svolti dalle parti, sicche per giudicare della congruita della motivazione non puo prescindersi dalle difese dei contendenti. (Conf. 1359-66 1799-65).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)