Sez. 3, Ordinanza n. 7169 del 25/03/2010 (Rv. 612047 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Sentenza della corte d'appello ex art. 158 bis della legge n. 89 del 1913 - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 158 ter della stessa legge - Motivi di cui all'art. 360 nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ai notai, l'art. 158-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (introdotto dal d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249), secondo cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello emanata ai sensi del precedente art. 158-bis è ammesso nei casi previsti dai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., va interpretato, alla luce della portata precettiva dell'art. 111, settimo comma, Cost. non già nel senso dell'esclusione della possibilità di proporre ricorso per cassazione per i motivi di cui ai nn. 1, 2 e 4 dell'art. 360, iscrivibili nel concetto di violazione di legge risultante dalla norma costituzionale, bensì nel senso dell'estensione di detta possibilità al motivo di cui all'art. 360 n. 5, peraltro già prevista dall'art. 360, ultimo comma, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 bis CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 46, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)