Sez. U - , Sentenza n. 1415 del 18/01/2019 (Rv. 652245 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Procedimento ex art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Decisione della Corte d’appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare - Ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei notai, cui si applica l'art. 26 del d. lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello, adottata sul reclamo nei confronti del provvedimento disciplinare, deve intendersi ammesso anche per le violazioni di norme processuali riconducibili ai vizi di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata ed al fine di garantire la piena tutela delle garanzie primarie del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)