Sez. 1 - , Sentenza n. 1164 del 18/01/2017 (Rv. 643355 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI | Diritto dell’appaltatore alla revisione prezzi - Disciplina antecedente al d.l. n. 359 del 1992 - Sussistenza - Condizioni.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI
In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi - secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 333 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 359 del 1992, che ha soppresso tale facoltà, sostituita, poi, dal diverso sistema di adeguamento previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994 - sussiste solo quando derivi da apposita clausola stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 37 del 1973 (che ha vietato ogni genere di accordo incidente su questo aspetto del rapporto), ovvero quando l'amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, così che la controversia riguardi soltanto il "quantum" della stessa, sempre che, in tale ultima ipotesi, si tratti di riconoscimento riferibile all'intera opera, giacché il riconoscimento parziale - limitato, cioè, a particolari lavori o categorie di lavori (con esplicita o implicita esclusione di altri) - circoscrive la sussistenza del diritto alle sole pretese ad esso riconducibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 CORTE COST., Legge 22/02/1973 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)