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Sez. U, Sentenza n. 18126 del 13/09/2005 (Rv. 583025 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Controversie relative alla revisione dei prezzi - Potere discrezionale dell'amministrazione di accordare la revisione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Limiti - Riconoscimento del diritto alla revisione - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583025-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

In tema di appalto di opere pubbliche, la posizione soggettiva dell'appaltatore in ordine alla facoltà dell'amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi - secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha soppresso tale facoltà, sostituita poi dal diverso sistema di adeguamento previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'"an" della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici. Essa acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37 - che ha vietato ogni genere di accordo incidente su questo aspetto del rapporto - ovvero quando l'amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, così che la controversia riguardi soltanto il "quantum" della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664, Decreto Legisl. 06/12/1947 num. 1501, Legge 22/02/1973 num. 37, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)