Sez. 1, Sentenza n. 1409 del 17/05/1973 (Rv. 364111 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ORIGINARIA DOMANDA DI DECLARATORIA DI RESPONSABILITA DEL DEBITORE - RICHIESTA IN APPELLO DI LIQUIDAZIONE DEL CREDITO - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - ORIGINARIA DOMANDA DI DECLARATORIA DI RESPONSABILITA DEL DEBITORE - RICHIESTA IN APPELLO DI LIQUIDAZIONE DEL CREDITO - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITA.*
Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, qualora il creditore, richiesta in primo grado semplicemente la declaratoria generica di responsabilita del debitore, con rinvio della liquidazione ad altro giudizio, chiede in appello la liquidazione in concreto del credito. (Conf 527/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)