Sez. 4, Ordinanza n. 413 del 07/03/1974 Cc. (dep. 29/05/1974) Rv. 126992 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - SOSPENSIONE DELLA VALIDITA DELLA PATENTE DI GUIDA DA PARTE DEL PREFETTO - CONTRASTO CON GLI ARTT 13, 102 COST - ESCLUSIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - SOSPENSIONE DELLA VALIDITA DELLA PATENTE DI GUIDA DA PARTE DEL PREFETTO - CONTRASTO CON GLI ARTT 13, 102 COST - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento prefettizio di sospensione della validita della patente di guida a norma dell'art 91, comma secondo, cod strad, nei confronti delle persone diffidate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n 1423 ha natura di misura amministrativa di polizia, determinata da motivi di sicurezza pubblica. Pertanto, il suddetto provvedimento non viola l'art 13 della Costituzione poiche non attiene, neppure in via indiretta, alla sfera della liberta personale del cittadino; ne viola il principio costituzionale consacrato nell'art 102, secondo cui la funzione giurisdizionale deve essere esercitata dai giudici, in quanto, nel caso in esame, all'autorita amministrativa non e demandata alcuna attribuzione giurisdizionale, dovendo la medesima, sulla base di condizioni determinate dalla legge, emettere una provvidenza cautelativa che ha carattere chiaramente preventivo. Ne consegue la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimita costituzionale dell'art 91, comma secondo, cod strad, in relazione agli artt 13, 102 cost.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 102, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)