Sez. 4, Sentenza n. 3723 del 11/10/1985 Ud. (dep. 14/05/1986) Rv. 173848 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - DISPOSIZIONE DEL PREFETTO NEI CONFRONTI DI PERSONE DIFFIDATE - LEGITTIMITÀ.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - DISPOSIZIONE DEL PREFETTO NEI CONFRONTI DI PERSONE DIFFIDATE - LEGITTIMITÀ.*
Il provvedimento di sospensione della patente di guida a persone diffidate ex art. 1 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, non incidendo sulla sfera di libertà personale dello interessato, non deve essere emesso dalla autorità giudiziaria in applicazione dello art. 4 di detta legge bensì dalla autorità amministrativa (prefetto) ai sensi dell'art. 91 codice della strada. (Conf mass n 126992; (Conf mass n 171414).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)