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Sez. 5, Sentenza n. 520 del 26/03/1971 Ud. (dep. 09/06/1971) Rv. 118398 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - FALSITA IN CAMBIALI - AL FINE DI COMMETTERE IL DELITTO DI TRUFFA - CONCORSO DI REATI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTE EX ART 61 N 2 COD PEN - SUSSISTENZA DEL CONCORSO E DELL'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1971-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118398-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - FALSITA IN CAMBIALI - AL FINE DI COMMETTERE IL DELITTO DI TRUFFA - CONCORSO DI REATI - CIRCOSTANZE AGGRAVANTE EX ART 61 N 2 COD PEN - SUSSISTENZA DEL CONCORSO E DELL'AGGRAVANTE.*

Il delitto di falso non puo assorbire il reato di truffa, ma i due reati concorrono perche il molteplice effetto lesivo dell'Azione illecita offende piu beni giuridici ciascuno dei quali riceve tutela da una diversa norma penale. Elemento costitutivo del reato di truffa, infatti, e l'artificio o raggiro, ma questo non deve necessariamente integrare una autonoma figura di reato. Ove cio si verifichi ed il raggiro consista nell'uso di una cambiale falsa all'uopo precostituita, si ha concorso fra la truffa e il reato di falso, con l'aggravante della connessione teleologica. (Conf 114480, anno 1970, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 491, Cod. Pen. art. 61 com. 2, Cod. Pen. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)