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Sez. 6, Sentenza n. 5457 del 05/03/1986 Ud. (dep. 12/06/1986) Rv. 173100 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE ILLECITA - NOZIONE DI TERRITORIO DELLO STATO - INTRODUZIONE ATTRAVERSO MEZZO AEREO - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173100-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE ILLECITA - NOZIONE DI TERRITORIO DELLO STATO - INTRODUZIONE ATTRAVERSO MEZZO AEREO - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO - INDIVIDUAZIONE.*

Ai fini della consumazione del delitto di importazione illecita di droga nel territorio dello stato, deve considerarsi tale anche la zona compresa tra il confine, inteso come limite geografico e politico e la cosiddetta linea doganale. Pertanto, qualora l'introduzione della sostanza stupefacente avvenga attraverso mezzo aereo, il delitto si consuma per il solo fatto che la merce sia stata introdotta nello spazio aereo italiano anche se non abbia superato la barriera doganale, perché scoperta e sequestrata nel corso degli appositi controlli.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)