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Sez. 6, Sentenza n. 11739 del 18/01/1990 Ud. (dep. 24/08/1990) Rv. 185167 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE ILLECITA - NOZIONE DI TERRITORIO DELLO STATO - INTRODUZIONE PER VIA MARITTIMA - NECESSITÀ, AI FINI DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO, CHE LA DROGA ABBIA SUPERATO LA BARRIERA DOGANALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185167-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE ILLECITA - NOZIONE DI TERRITORIO DELLO STATO - INTRODUZIONE PER VIA MARITTIMA - NECESSITÀ, AI FINI DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO, CHE LA DROGA ABBIA SUPERATO LA BARRIERA DOGANALE - ESCLUSIONE.*

Ai fini della consumazione del delitto di importazione illecita di droga nel territorio dello stato deve considerarsi tale anche la zona compresa tra la linea di confine, intesa come limite geografico e politico, e la cosiddetta linea doganale, con la conseguenza che, qualora l'introduzione della sostanza stupefacente avvenga per via marittima, il delitto si consuma per il solo fatto che la merce sia stata introdotta nelle acque territoriali italiane (12 miglia marine verso l'esterno della linea doganale: art. 29 d.P.R. n. 47 del 1973), anche se non abbia superato la barriera doganale perché scoperta e sequestrata nel corso degli appositi controlli. (V mass n 173875; (V mass n 172795; (Conf mass n 173984, ed ivi citata; (Conf mass n 173100).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)