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Sez. 1, Sentenza n. 1337 del 25/05/1966 (Rv. 322658 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONI - DECORRENZA DEL TERMINE - DALL'AFFISSIONE DELLA SENTENZA ALLA PORTA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - SENTENZA EMESSA IN GRADO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322658-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONI - DECORRENZA DEL TERMINE - DALL'AFFISSIONE DELLA SENTENZA ALLA PORTA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - SENTENZA EMESSA IN GRADO DI APPELLO - IRRILEVANZA.*

L'affissione della sentenza pronunciata in Sede di opposizione allo stato passivo del fallimento, sia in primo che in secondo grado, deve essere eseguita alla porta esterna del tribunale fallimentare per l'esplicita disposizione dell'art 99, quarto comma, della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n 267), la quale in tali sensi dispone espressamente, senza distinguere tra sentenze di primo grado e decisioni emesse in appello; tale affissione costituisce l'unica formalita necessaria e nel contempo sufficiente per la decorrenza del termine per le impugnazioni, sicche, dovendosi escludere ogni equipollente, risulta, in particolare, priva di giuridica Rilevanza l'affissione alla porta esterna della Corte di appello di una sentenza emessa in secondo grado. (Conf 321973).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)