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Sez. 1, Sentenza n. 989 del 19/04/1966 (Rv. 321973 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - TERMINE - DECORRENZA - AFFISSIONE DELLA SENTENZA ALLA PORTA DEL TRIBUNALE - FORMALITA EQUIPOLLENTE - ESCLUSIONE - SENTENZE DI APPELLO - AFFISSIONE ALLA PORTA DELLA CORTE DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321973-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - TERMINE - DECORRENZA - AFFISSIONE DELLA SENTENZA ALLA PORTA DEL TRIBUNALE - FORMALITA EQUIPOLLENTE - ESCLUSIONE - SENTENZE DI APPELLO - AFFISSIONE ALLA PORTA DELLA CORTE DI APPELLO - IRRILEVANZA.*

In difetto di affissione della sentenza, che decide su opposizioni allo stato passivo, alla porta esterna del tribunale, l'impugnazione puo essere proposta entro il termine annuale di cui all'art. 327 cod.proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza. La formalita di affissione alla porta del tribunale fallimentare non ammette equipollenti e va osservata anche per le sentenze emesse in grado di appello, essendo irrilevante l'eventuale affissione all'albo della Corte d'appello. *

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)