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Sez. 7 - , Ordinanza n. 46053 del 08/10/2019 Cc. (dep. 13/11/2019) Rv. 277416 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - BENEFICI | Concordato in appello - Sospensione condizionale della pena non richiesta - ApplicabilitĂ  di ufficio da parte del giudice - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277416-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - BENEFICI

In tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)