Sez. 3, Sentenza n. 25994 del 06/03/2019 Cc. (dep. 12/06/2019) Rv. 276012 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - BENEFICI | Applicazione della pena in misura concordata - Accordo subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena - Applicazione della pena nella misura concordata e omessa pronuncia sulla richiesta del beneficio - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - BENEFICI
È illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è consentito al giudice di appello frazionare l'accordo intervenuto tra le parti, dovendo, invece, recepirlo per intero ovvero disattenderlo, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 1, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)