Sez. 1, Sentenza n. 6393 del 17/05/2000 (Rv. 536599 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI | Rischio di confusione - Adozione di un marchio confondibile con quello adoperato da un concorrente per un prodotto affine - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI
Sussiste il rischio di confusione, che integra l'illecito concorrenziale di cui all'art. 1 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, quando un imprenditore adotta, per il proprio prodotto, un marchio confondibile con quello adoperato da un concorrente per contraddistinguere un prodotto affine; ricorre tale ipotesi nel caso in cui un marchio parzialmente identico a quello giĆ proprio di un'acqua minerale sia utilizzato per contraddistinguere un fazzoletto detergente bagnato in acqua, in quanto tale confondibile con chi produce l'acqua.
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1946 num. 929 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)