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Sez. 1, Sentenza n. 4295 del 15/05/1997 (Rv. 504365 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI | Rischio di confusione indotto dall'adozione di un marchio confondibile con quello adoperato da un concorrente per un prodotto affine - Prodotto affine - Nozione - Affinità ontologica fra i due prodotti - Rilevanza - Mera affinità delle modalità di presentazione di un prodotto, di per sè, non affine - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504365-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - PRODOTTI - AFFINI

La disciplina prevista dall'art. 1 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, individua uno specifico illecito concorrenziale, che si realizza quando un imprenditore determina, nel mercato, il rischio di confusione, adottando, per il proprio prodotto, un marchio confondibile con quello adoperato da un concorrente per contraddistinguere un prodotto affine. Tale confondibilità - che nasce dall'idoneità del prodotto a soddisfare il medesimo bisogno - e che, impedendo la distinzione sull'origine del prodotto, canalizza scorrettamente la clientela, ha a suo presupposto la identificabilità di un'affinità ontologica fra i due prodotti, e non già di una mera affinità o identità, delle modalità di presentazione dei prodotti medesimi. Tale affinità ontologica non ricorre certo fra i formaggi ed i salumi; ed infatti la qualità merceologica rispettiva, nonché la strutturale diversità dei processi produttivi, escludono che possa ritenersi che il produttore di uno di essi debba essere, in quanto tale, produttore anche dell'altro.

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)