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Sez. 5, Sentenza n. 21002 del 20/04/2015 Ud. (dep. 20/05/2015) Rv. 263712 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE | Morte o lesione come conseguenza di altro delitto - Differenza tra le due ipotesi - Omicidio preterintenzionale - Volontà di percuotere o di ledere - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263712-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE

Il delitto previsto dall'art. 586 cod. pen., (morte come conseguenza di un altro delitto) si differenzia dall'omicidio preterintenzionale perché nel primo delitto l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre nel secondo l'attività è diretta a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o lesioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato l'omicidio preterintenzionale in relazione ad un decesso causato da un'azione violenta consistita nell'immobilizzare ed imbavagliare la vittima e dalla quale era derivato un fenomeno di asfissia da soffocamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)