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Sez. 2, Sentenza n. 855 del 27/01/1992 (Rv. 475453 - 01)

Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione negoziale - Da uno dei comproprietari | Fondo indiviso - Costituzione di servitù attiva - Validità ed efficacia nei confronti degli altri comproprietari - Costituzione di servitù passiva - Vincolo per il proprietario concedente ex art. 1059 cod.civ. - Estensione agli altri comproprietari - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475453-01

Servitù - Prediali - Costituzione del diritto - Delle servitù volontarie - Costituzione negoziale - Da uno dei comproprietari

La mancata partecipazione al negozio costitutivo di una servitù di taluno dei comproprietari di un fondo indiviso non priva l'atto di effetti giuridici atteso che nel caso di servitù attiva la stipulazione effettuata dagli altri condomini è valida ed efficace anche nei confronti dell'assente, in quanto con il contratto a favore di terzo può essere attribuito a quest'ultimo anche uno "jus in re aliena"; mentre nel caso di servitù passiva, la concessione vincola il proprietario concedente ai sensi dell'art. 1059 cod.civ., e la servitù resta definitivamente costituita quando si verifichi l'adesione degli altri condomini o maturi, nei casi consentiti, l'usucapione ovvero vengano acquisite dal condomino concedente anche le quote degli altri condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1059, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)