Sez. 2, Sentenza n. 6450 del 18/05/2000 (Rv. 536632 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - DA UNO DEI COMPROPRIETARI | Pluralità di proprietari del fondo dominante o di quello servente - Mancata partecipazione al negozio costitutivo di taluno dei comproprietari - Conseguenze.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - DA UNO DEI COMPROPRIETARI
La mancata partecipazione al negozio costitutivo di una servitù di taluno dei comproprietari di un fondo indiviso non priva l'atto di effetti giuridici. Se, infatti, trattasi di servitù attiva, la stipulazione effettuata dagli altri condomini, è valida ed efficace nei confronti dell'assente, in quanto, con il contratto a favore di terzo, può essere attribuito a quest'ultimo anche uno "ius in re aliena". Se, invece, si tratta di servitù passiva, la concessione vincola il proprietario concedente, ai sensi dell'art. 1059 cod. civ., e la servitù resta definitivamente costituita quando si verifichi l'adesione degli altri condomini, o maturi - nei casi consentiti - l'usucapione, ovvero vengano acquisite dal condomino concedente anche le quote degli altri condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1059, Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)