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Sez. 3, Sentenza n. 1873 del 30/01/2006 (Rv. 590677 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Prova testimoniale preordinata nuova - Nozione.
Stato
decisa il 2006-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590677-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Il principio di infrazionabilità delle prove rende inammissibile in appello la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, sia preordinata a contrastare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, cioè a determinare, anche attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)