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Sez. 6, Sentenza n. 6552 del 03/02/1998 Ud. (dep. 04/06/1998) Rv. 210888 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE | Istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 - Pubblico ministero - Potere di sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione - Ipotesi in cui il giudice abbia già dichiarato l'esito negativo della prova e revocato l'affidamento - Esercizio del detto potere - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210888-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE

In tema di affidamento in prova al servizio sociale nell'ipotesi di soggetto alcooldipendente o tossicodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, di cui agli artt. 91, commi terzo e quarto, e 92, comma secondo, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, il P.M. può rigettare l'istanza relativa se al condannato sia già stata respinta una richiesta di affidamento da parte del tribunale di sorveglianza e non sia dedotto un "quid novi" rispetto alla precedente, ovvero nell'ipotesi, del tutto analoga, in cui al richiedente, già affidato al servizio sociale, sia stato revocato l'affidamento per esito negativo della prova da parte del tribunale medesimo. In tale situazione, infatti, non vengono rimessi al P.M. apprezzamenti discrezionali di merito in contrasto con le norme anzidette, perché l'inquirente deve limitarsi ad un accertamento del tutto estrinseco, consistente nel verificare l'esistenza della decisione del tribunale e l'identità della nuova istanza rispetto a quella sulla quale sia già intervenuta la decisione giudiziale, ed il potere in tal modo riconosciuto all'organo cui compete l'esecuzione penale è in linea con la "ratio" dell'istituto della sospensione dell'esecuzione stessa, previsto dalle norme anzidette, e risponde all'esigenza di evitare che il condannato possa indefinitamente paralizzare l'attuazione del titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)