Sez. 6, Sentenza n. 2766 del 23/09/1996 Cc. (dep. 14/11/1996) Rv. 206355 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE | Istanza di affidamento in prova ex art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario - Pubblico ministero - Potere di sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione - Ipotesi in cui il giudice si sia già pronunciato in senso negativo su precedente istanza - Mancata deduzione di elementi nuovi - Sussistenza del suddetto potere - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE
In caso di istanza di affidamento in prova ex art. 47 bis dell'ordinamento penitenziario, il potere conferito in via eccezionale al pubblico ministero di sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, in attesa della decisione del giudice competente, risulta compresso dal fatto che detto giudice si sia già pronunciato in senso negativo e che la nuova istanza sia ripetitiva di quella precedente, non deducendosi elementi nuovi rispetto a quelli già conosciuti e considerati.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)