Sez. 5, Sentenza n. 33643 del 09/03/2005 Ud. (dep. 14/09/2005) Rv. 232327 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE | Banale controversia di risarcimento danni - Minaccia di riferire la vicenda alla stampa con conseguente pubblicità negativa sull'attività lavorativa - Esimente di cui all'art. 599 comma secondo, cod. pen..
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE
In tema di ingiuria (art. 594 cod. pen.), sussiste l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui lo stato d'ira che ha provocato la reazione ingiuriosa sia stato determinato - nel contesto di una banale controversia di risarcimento di danni, modesti e perdipiù controversi - dalla minaccia di riferire la vicenda alla stampa, con conseguente pubblicità negativa e con ripercussioni sull'attività lavorativa svolta dalla controparte, in quanto ciò costituisce fatto ingiusto perché del tutto sproporzionato rispetto al preteso diritto; ne deriva che, in tal caso, il comportamento ingiurioso tenuto dal destinatario della minaccia non è punibile in virtù dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 599 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)