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Sez. 5, Sentenza n. 34616 del 10/07/2002 Ud. (dep. 16/10/2002) Rv. 223408 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - RITORSIONE | Reciprocità offese - Punibilità di colui che per primo ha ingiuriato - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2002-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223408-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - RITORSIONE

In tema di reciprocità delle offese, può beneficiare della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 599, comma primo, cod.pen., anche colui che abbia ingiuriato per primo in quanto, considerandosi ciascuna offesa come pena dell'altra, il primo offensore, con l'ingiuria ricevuta, ha già subito una pena e tale reciprocità spiega la rinuncia dello Stato alla potestà punitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 599 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)