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Sez. 1, Sentenza n. 16092 del 21/09/2012 (Rv. 624417 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Contratto di subfornitura - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Mancato esperimento - Conseguenze - Improcedibilità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624417-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Le controversie relative ad un contratto di subfornitura sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 10 della legge 18 giugno 1998, n. 192; tuttavia, in caso di mancato esperimento del tentativo predetto, non è invocabile il disposto di cui all'art. 412 bis cod. proc. civ., nel testo "ratione temporis" vigente ed in via analogica, non prevedendo il predetto art. 10 alcuna sanzione processuale espressa, e non potendo le disposizioni che prescrivono condizioni di procedibilità essere neppure interpretate in senso estensivo, costituendo esse una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 412 bis, Legge 18/06/1998 num. 192 art. 10, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)