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Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 2107 del 24/01/2023 (Rv.667071 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore - Interruzione del giudizio - Esclusione - Onere di diligenza - Inerzia della parte - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667071-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell'unico difensore (e, "a fortiori" la relativa cancellazione dall'albo professionale) non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore. (In applicazione del principio la Corte, in un caso di cancellazione dell'unico difensore del ricorrente dall'albo speciale degli avvocati cassazionisti, intervenuta dopo la sottoscrizione e la notifica del ricorso, ma prima dell'adunanza fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all'eventuale nomina di un nuovo difensore).

Cod. Proc. Civ. art. 301, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)