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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015 (Rv. 636241 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore - Interruzione del giudizio - Esclusione - Onere di diligenza - Inerzia della parte - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636241-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell'unico difensore non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)