Sez. 3, Sentenza n. 6620 del 05/04/1973 Ud. (dep. 05/10/1973) Rv. 125109 - 01
PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE -VERSAMENTO DI RIFIUTI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI - STABILIMENTI INDUSTRIALI - NOZIONE - FATTISPECIE.*
PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE -VERSAMENTO DI RIFIUTI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI - STABILIMENTI INDUSTRIALI - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Agli effetti dell'art 9 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con RD 8 ottobre 1931, n 1604, che punisce il versamento in acque pubbliche di rifiuti di stabilimenti industriali, senza il permesso del Presidente della giunta provinciale, deve intendersi per stabilimento industriale ogni impianto anche artigianale e di modeste dimensioni funzionante a fini di produzione e pertanto e tale una porcilaia, destinata all'allevamento di un numero rilevante di suini. (V 118784, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Legge 08/10/1931 num. 1604 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)