Sez. L, Sentenza n. 7430 del 20/07/1990 (Rv. 468314 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO - AZIONE DIRETTA DEL MANDANTE NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI - ESPERIBILITÀ - PREVIA AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DEL TERZO O NECESSITÀ DELL'INTERVENTO MEDESIMO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO - AZIONE DIRETTA DEL MANDANTE NEI CONFRONTI DI QUESTI ULTIMI - ESPERIBILITÀ - PREVIA AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DEL TERZO O NECESSITÀ DELL'INTERVENTO MEDESIMO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'Azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, prevista dall'art. 1717, ultimo comma, cod. civ., si applica in tutte le ipotesi in cui l'esecuzione del mandato sia compiuta in tutto o in parte ad opera di un terzo, incaricato dal mandatario, e cioè non solo quando l'intervento del terzo sia autorizzato dal mandante o sia necessario per l'esecuzione dello incarico, ma anche quando il terzo operi per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario. (nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha censurato l'impugnata sentenza, la quale aveva escluso la legittimazione e la responsabilità del Banco di Roma, in relazione all'Azione di garanzia esperita dall'Inail, sul rilievo, in particolare, che, poiché il servizio di cassa di tale istituto era stato affidato al credito italiano, a sua volta avvalsosi dell'opera del Banco di Roma, non sussisteva alcun rapporto diretto fra questo e l'Inail). (Conf 1445/72, mass n 358079).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)