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Sez. 1, Sentenza n. 1445 del 15/05/1972 (Rv. 358079 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO - AZIONE DIRETTA DEL MANDANTE - SOSTITUZIONE NON NECESSARIA OD ABUSIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358079-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO - AZIONE DIRETTA DEL MANDANTE - SOSTITUZIONE NON NECESSARIA OD ABUSIVA - IRRILEVANZA.*

L'Azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, prevista dall'art 1717, ultimo comma, cod civ, si applica in tutte le ipotesi in cui l'esecuzione del mandato sia compiuta in tutto o in parte ad opera di un terzo, incaricato dal mandatario, e cioe non solo quando l'intervento del terzo sia autorizzato dal mandante o sia necessario per l'esecuzione dell'incarico, ma anche quando il terzo operi per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)