Sez. 3, Sentenza n. 1415 del 15/05/1971 (Rv. 351684 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA - PER MANCATA NOTIFICAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - INEFFICACIA RELATIVA AD UN COOBBLIGATO SOLIDALE - LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE RITUALMENTE INGIUNTA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA - PER MANCATA NOTIFICAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - INEFFICACIA RELATIVA AD UN COOBBLIGATO SOLIDALE - LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE RITUALMENTE INGIUNTA - ESCLUSIONE.*
L'inefficacia del decreto di ingiunzione per mancata notificazione nel termine di cui all'art 644 cod proc civ, non puo essere rilevata di ufficio ma deve essere eccepita dall'opponente. Emesso decreto ingiuntivo contro piu soggetti solidalmente obbligati la parte cui l'ingiunzione sia stata notificata non puo eccepire la inefficacia del decreto nei confronti di altro obbligato cui il decreto stesso non sia stato notificato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)