Sez. 1, Sentenza n. 3724 del 04/05/1990 (Rv. 467002 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - TARDIVITÀ - TEMPESTIVA OPPOSIZIONE - NECESSITÀ - RICORSO PER DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL DECRETO - INIDONEITÀ.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - TARDIVITÀ - TEMPESTIVA OPPOSIZIONE - NECESSITÀ - RICORSO PER DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL DECRETO - INIDONEITÀ.*
Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a (rituale) notificazione del medesimo, dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 cod. proc. civ., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato nel provvedimento notificato, e non anche, attraverso il rimedio previsto dall'art. 188 disp. Att. Cod. proc. civ. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) il quale viceversa, presuppone la Mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto. (Conf 5365/87, mass n 453949; (Conf 1141/81, mass n 411703; (Conf 4565/78, mass n 394240; (Conf 1415/71, mass n 351684).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 188 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)