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Sez. L, Sentenza n. 7624 del 15/04/2015 (Rv. 635227 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Termine per proporre ricorso per cassazione - Sospensione disposta dal giudice davanti al quale è proposta domanda di revocazione ex art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. - Oneri probatori del ricorrente - Oggetto - Inosservanza - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635227-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Nel caso di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, disposta, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., dal giudice davanti al quale è stata proposta domanda di revocazione, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità, di indicare e provare, mediante produzione di idonea documentazione a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., l'istanza di sospensione del termine, il provvedimento del giudice della revocazione che concede la sospensione e la comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, nonché le relative date dei suddetti atti, al fine di consentire alla Corte di legittimità di verificare la tempestività dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)