Sez. 2, Sentenza n. 21927 del 15/10/2009 (Rv. 610582 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Termine per proporre ricorso per cassazione - Sospensione disposta dal giudice davanti al quale è proposta domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. - Documentazione attestante la comunicazione (o pubblicazione) della sentenza sulla revocazione - Produzione - Onere del ricorrente - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nel caso di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, disposta, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., dal giudice davanti al quale è stata proposta domanda di revocazione, è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, indicare e provare, mediante produzione di idonea documentazione a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., la data in cui la sentenza sulla revocazione è stata comunicata (ovvero pubblicata, se a tale momento faccia esplicito riferimento - come nella specie - l'ordinanza di sospensione di cui al citato art. 398), al fine di consentire alla Suprema Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)