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Sez. 3, Sentenza n. 8939 del 01/12/1987 (Rv. 456258 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - FONDO AL CUI ESCLUSIVO ACQUISTO (CON CONSEGUENTE CONCESSIONE DELLO STESSO A COLTIVATORE DIRETTO) SIASI LIMITATA L'ATTIVITÀ DI SOCIETÀ PER AZIONI - NATURA SIMULATA DEL NEGOZIO COSTITUTIVO DELLE SOCIETÀ - SUSSISTENZA DI UNA REALE SITUAZIONE DI COMPROPRIETÀ DEL FONDO DI CUI I TITOLI AZIONARI RAPPRESENTANO SOLO LE QUOTE DI APPARTENENZA - CESSIONE A TITOLO ONEROSO DELL'INTERO PACCHETTO AZIONARIO - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DELL'AFFITTUARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456258-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - FONDO AL CUI ESCLUSIVO ACQUISTO (CON CONSEGUENTE CONCESSIONE DELLO STESSO A COLTIVATORE DIRETTO) SIASI LIMITATA L'ATTIVITÀ DI SOCIETÀ PER AZIONI - NATURA SIMULATA DEL NEGOZIO COSTITUTIVO DELLE SOCIETÀ - SUSSISTENZA DI UNA REALE SITUAZIONE DI COMPROPRIETÀ DEL FONDO DI CUI I TITOLI AZIONARI RAPPRESENTANO SOLO LE QUOTE DI APPARTENENZA - CESSIONE A TITOLO ONEROSO DELL'INTERO PACCHETTO AZIONARIO - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DELL'AFFITTUARIO - SUSSISTENZA.*

In ipotesi di società per azioni che, contrariamente al dichiarato scopo sociale di natura imprenditoriale (nella specie: acquisto, vendita, gestione, costruzione e miglioramento di beni immobili), dopo la sua Costituzione e la registrazione, non abbia in concreto esercitato un'attività imprenditoriale bensì limitato l'attività all'acquisto di un fondo rustico ed alla concessione di esso in affitto a coltivatore diretto, deve ritenersi che il negozio costitutivo della società sia simulato, e dissimuli, fra gli apparenti soci, una reale situazione di comproprietà del fondo, di cui i titoli azionari rappresentano solo le quote di appartenenza. Ne consegue, che ove avvenga la cessione a terzi, mediante atto scritto e dietro corrispettivo, dell'intero pacchetto azionario di tale società, si è in presenza di un trasferimento a titolo oneroso del fondo rustico concesso in affitto e deve riconoscersi all'affittuario coltivatore diretto il diritto di prelazione - ed il succedaneo diritto di riscatto - ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2325, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)