Sez. 6, Sentenza n. 8870 del 01/07/1998 Ud. (dep. 30/07/1998) Rv. 212009 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE | Ispezione da parte della polizia giudiziaria all'interno della cassetta delle lettere posta in un ufficio postale, al fine di prendere conoscenza del destinatario di una lettera, subito dopo l'inserimento in detta cassetta da parte di persona conosciuta al personale operante - Legittimità - Escussione come testimoni degli agenti operanti sulle risultanze dell'accertamento - Legittimità - Inutilizzabilità della prova testimoniale - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE
È legittima, per rientrare nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'art. 354 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria, un'ispezione all'interno di una cassetta delle lettere posta in un ufficio postale - senza previa informazione al pubblico ministero e senza redazione di verbale - volta a prendere conoscenza del destinatario di una lettera, subito dopo l'inserimento nella cassetta dell'ufficio postale della stessa - poi inoltrata al destinatario del tutto integra e secondo le vie ordinarie - da parte di persona conosciuta al personale operante. Tutte le attività relative eseguite da detto personale (le quali non si risolvono in una violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza ex art. 616 cod. proc. pen. o nel sequestro della stessa ai sensi dell'art. 254 cod. pen.), possono anche essere oggetto di prova testimoniale, le cui risultanze non sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. (Nella specie l'ispezione è stata eseguita nel corso di indagini su numerosi esposti anonimi concernenti l'attività amministrativa di un comune).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 616, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)