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Sez. 4, Sentenza n. 23729 del 19/04/2005 Ud. (dep. 24/06/2005) Rv. 231736 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Evento dannoso - Mancanza di misure di sicurezza - Comportamento del lavoratore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231736-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di incidente originato dall'assenza o dalla inidoneità delle misure di sicurezza, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che eventualmente abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del lavoratore.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)