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Sez. 4, Sentenza n. 16890 del 14/03/2012 Ud. (dep. 04/05/2012) Rv. 252544 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Inadeguatezza delle misure di prevenzione - Aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori - Errore - Invocabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252544-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)